Non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, le somme erogate dal datore di lavoro a copertura delle spese di educazione dei figli del dipendente, anche se sostenute dal coniuge.
Con la risposta a interpello n. 159/2026, l’Agenzia delle entrate ha esaminato il trattamento fiscale delle somme rimborsate dal datore di lavoro, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, a fronte di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari del dipendente, quando il pagamento sia stato materialmente effettuato dal coniuge del lavoratore. Il pagamento effettuato dal coniuge non esclude, di per sé, l’applicazione del regime di non imponibilità, a condizione che il datore di lavoro disponga della documentazione necessaria a verificare la natura della spesa, il soggetto fruitore del servizio e l’assenza di duplicazioni nei rimborsi o nelle agevolazioni fiscali.
L’Agenzia ha inoltre colto l’occasione per precisare che, nel caso di rimborso delle spese di istruzione da parte del datore di lavoro, il dipendente e/o il coniuge che le ha sostenute, non può fruire di altra agevolazione fiscale, in applicazione dei principi generali, in base ai quali la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall’imposta lorda è possibile nella misura in cui gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.
Ne consegue che la deduzione e la detrazione non spetta, se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.
Sotto il profilo operativo, il datore di lavoro deve acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesti che le medesime spese non sono già state, e non saranno, oggetto di richiesta di rimborso totale o parziale, né presso il medesimo datore di lavoro né presso altri soggetti.
La documentazione richiamata nella dichiarazione deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

