Di Lisa Castellani e Paolo Lucchini.
Con la risoluzione n. 79/E del 21 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito che nel caso in cui una Pubblica amministrazione abbia effettuato nell’ambito di contratti pubblici maggiori versamenti Iva in base allo split payment (ad esempio errata applicazione in fattura di una aliquota I.V.A. più elevata), in assenza di emissione di una nota di variazione in diminuzione da parte del fornitore (articolo 26 del Dpr n. 633/1972) non potrà computare i maggiori esborsi a scomputo dei successivi versamenti I.V.A. da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.
L’ente, in tal caso, potrà recuperare i maggiori versamenti I.V.A. presentando all’Amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso (articolo 21, comma 2, del D.LGS. n. 546/1992), provando che:
- l’I.V.A. versata a fronte della fattura ricevuta e richiesta a rimborso non sia effettivamente più dovuta e che sussiste una fattispecie di pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa da parte dell’amministrazione finanziaria in relazione a tale versamento;
- il cedente/fornitore non può più emettere nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26 del decreto I.V.A..
La soluzione proposta dall’Agenzia delle entrate scaturisce dal particolare meccanismo dello split payment, in base al quale le pubbliche amministrazioni committenti – cessionarie, anche se non sono debitori di imposta, sono i soggetti tenuti a versare all’erario l’I.V.A. addebitata dai loro fornitori.

