Di Lisa Catellani e Paolo Lucchini.
Con l’ordinanza n. 4401 del 26 febbraio 2026, la Corte di cassazione interviene su un tema di rilevante impatto applicativo nella gestione degli appalti pubblici, affermando che il rapporto di strumentalità tra consorzio e consorziate impone l’unitarietà del regime IVA, con conseguente esclusione della possibilità di applicare aliquote differenziate tra la prestazione resa al committente e quelle rese internamente per l’esecuzione dell’appalto.
La vicenda trae origine da una richiesta di rimborso IVA avanzata da un consorzio che aveva eseguito un appalto applicando al committente l’aliquota agevolata del 10%, mentre le consorziate avevano fatturato al consorzio le prestazioni necessarie all’esecuzione dell’opera con aliquota ordinaria.
Il disallineamento aveva determinato la formazione di un credito IVA, contestato dall’Amministrazione finanziaria sul presupposto che anche i rapporti interni dovessero seguire l’aliquota dell’appalto.
I giudici di merito avevano ritenuto legittima l’applicazione dell’aliquota ordinaria, valorizzando la qualificazione formale delle prestazioni (noleggio di mezzi e distacco di personale).
La Cassazione, invece, ribalta tale impostazione, affermando la prevalenza della funzione economico-sostanziale delle operazioni.
Il Collegio fonda la propria decisione sulla natura del consorzio nell’ambito degli appalti pubblici, qualificato come struttura strumentale all’attività delle imprese consorziate:
“le prestazioni rese dalle consorziate in favore del consorzio per l'esecuzione dell'appalto non sono altro che prestazioni rese in favore del committente attraverso lo strumento del consorzio (che opera in nome proprio, ma per conto delle consorziate), sicché non troverebbe alcun senso l'applicazione di un'aliquota diversa da quella applicata per l'appalto”.
Ne deriva una sostanziale unitarietà dell’operazione nei confronti del committente, che si riflette, sul piano tributario, nell’esigenza di coerenza del trattamento IVA.
Il meccanismo della doppia fatturazione non può, pertanto, giustificare un disallineamento delle aliquote, poiché le prestazioni rese dalle consorziate costituiscono, nella sostanza, modalità esecutive della medesima operazione imponibile.
In tale prospettiva, il dato valorizzato dalla Corte, ovvero sia il rapporto di strumentalità tra consorzio e consorziate per l’esecuzione dell’appalto, non rappresenta un elemento isolato nel sistema dell’IVA degli appalti.
Anche nei rapporti di subappalto, infatti, la prassi amministrativa ha chiarito che l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese in subappalto è, in via generale, la medesima che l’appaltatore applica al committente finale, in quanto tali prestazioni concorrono alla realizzazione dell’opera complessiva (cfr. circolare n. 19/E del 1° marzo 2001; circolare n. 20 del 21 febbraio 1973; risoluzione n. 400750/1986). Fa tuttavia eccezione l’agevolazione di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488/1999, la quale, secondo la circolare n. 71/E del 7 aprile 2000 e la risoluzione n. 243/E dell’11 settembre 2007, non si applica ai subappalti.

