Di Lisa Castellani e Paolo Lucchini.
L’Agenzia delle entrate si è espressa sul tema dell’aliquota I.V.A. applicabile ad interventi per il risanamento e la bonifica di aree complesse e particolari. L’analisi ha riguardato un piano di bonifica, attuato attraverso un accordo stipulato con una società ad hoc, con lo scopo di evitare inquinamento delle falde acquifere, messa in sicurezza di discariche abusive, messa in sicurezza di aree destinate allo stoccaggio provvisorio di rifiuti. Le attività da realizzare sono oggetto di analisi e di studio preliminare particolari per ciascuno degli interventi, allo scopo di garantire l’efficacia e la correttezza del piano.
L’Agenzia delle entrate osserva preliminarmente che, aderendo ad un orientamento già espresso in precedenti documenti di prassi, le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica di aree inquinate rientrano tra le attrezzature sanitarie e riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria.
Trovano quindi applicazione:
- numero 127 quinques della tabella A, parte terza del D.P.R. 633/1972 secondo cui alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria viene applicata l’aliquota I.V.A. del 10%;
- numero 127 septies della tabella A, parte terza del D.P.R. 633/1972 secondo cui alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici indicati al numero 127 quinques viene applicata l’aliquota I.V.A. del 10%.
L’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che tale previsione trova applicazione se tali interventi sono inseriti all’interno di un progetto complessivo approvato dalle autorità competenti, assumendo anche il ruolo di incentivazione di tali interventi.

