Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, del 28 agosto 2026, ha stabilito le regole di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 54-bis.1, del Dpr 633/72, introdotto dalla legge di bilancio 2026.
In base a tale articolo, l’Agenzia delle entrate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte del contribuente, può procedere alla liquidazione dell’imposta dovuta sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, al netto degli eventuali versamenti dell’imposta effettuati dal contribuente.
Si ricorda che, la liquidazione dell’imposta può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudicare l’ordinaria attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Una volta determinato il debito d’imposta, l’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente, che ha sessanta giorni di tempo per segnalare eventuali dati o elementi non considerati dall’Amministrazione ed ottenere una rideterminazione delle somme dovute.
L’Agenzia delle entrate ha inoltre ribadito che: “Si considera omessa anche la dichiarazione presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, necessari per la determinazione del volume d’affari e per la liquidazione dell’imposta dovuta”

