Di Lisa Castellani e Paolo Lucchini.
L’Agenzia delle entrate, nella risposta ad interpello n.312 del 30/04/2021, interviene sul tema dell’assoggettamento a ritenuta d’acconto delle prestazioni svolte da consulenti in qualità di libero professionista, con prevalenza del lavoro sul capitale investito. Nel documento di prassi si fa riferimento in modo particolare alle attività di quei professionisti che non sono inquadrati in ordini o collegi, e che svolgono prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Queste professioni, ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 4 del 2013, possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente, lasciando quindi libero il professionista di scegliere la modalità con la quale svolgere la propria attività.
Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d’imposta è tenuto ad applicare sull’imponibile della fattura la ritenuta d’acconto del 20 per cento ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Qualora invece l’attività sia svolta in forma di impresa (ditta individuale o società), l’importo corrisposto non è assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto.
Pertanto, nel caso di un consulente che risulti titolare di una ditta individuale iscritta al Registro delle Imprese con regolare partita iva, il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.
L’Agenzia delle entrate pone l’attenzione solamente sull’aspetto formale della condizione soggettiva del prestatore, a nulla rilevando la natura della prestazione fornita.

