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Enti locali ed errori Intra-12: la sanzione è di euro 250

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Dalla Dre Emilia Romagna preziose istruzioni per il ravvedimento delle violazioni commesse.

Di Lisa Castellani e Paolo Lucchini.

Nell’ambito di un quadro normativo caratterizzato da una indubbia complessità, la Direzione regionale dell’Emilia Romagna, con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 909–12/2024, ha fornito importanti precisazioni in merito alla sanzione applicabile nel caso in cui si proceda spontaneamente alla regolarizzazione dell’omessa o inesatta presentazione del modello Intra-12, prima di una eventuale contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come noto, gli Enti locali sono tenuti a presentare, entro la fine di ciascun mese, il modello Intra-12 al fine di documentare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, effettuati nell’ambito delle proprie attività non commerciali. Tale dichiarazione deve riportare l’ammontare e l’imposta relativi agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, nonché gli estremi del versamento.

Dubbi interpretativi.

I dubbi interpretativi sono sorti in merito alle modalità operative da adottare nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, in cui l’Ente si accorga, successivamente alla scadenza, di aver omesso la presentazione del modello o di averlo compilato in modo errato.

Da un lato, l’art. 5, comma 2, del DLgs. 471/97, per l’omissione del modello Intra-12, prevede che la sanzione venga commisurata all’ammontare dell’imposta dovuta per le operazioni che avrebbero dovuto esservi indicate. Qualora invece l’ammontare delle operazioni dichiarato sia inferiore all’effettivo, la sanzione è proporzionata alla maggior imposta dovuta.

Dall’altro lato, con riguardo agli elenchi riepilogativi Intrastat, l’art. 11, comma 4, del DLgs. 471/97, stabilisce una sanzione per l’omissione, l’incompleta, inesatta o irregolare compilazione dei relativi modelli, da euro 500 a euro 1.000 (ridotta alla metà nel caso di presentazione entro trenta giorni dalla richiesta degli uffici, ed esclusa qualora i dati mancanti o inesatti vengano integrati o corretti, anche a seguito di richiesta).

A completare il quadro, infine, la norma di cui all’art. 11, comma 1, del medesimo decreto, in virtù della quale è punita con la sanzione da euro 250 a euro 2.000 l’omissione di «ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri».

Chiara e perentoria la risposta fornita dalla Direzione regionale: La sanzione di riferimento nei casi di regolarizzazione spontanea è quella prevista dall’art. 11, comma 1, del DLgs. 471/1997, pari ad euro 250 (fermo restando, ovviamente, l’obbligo di ravvedere separatamente e prioritariamente gli eventuali omessi versamenti d’imposta).

La sanzione di riferimento nei casi di regolarizzazione spontanea è quella prevista dall’art. 11, comma 1, del DLgs. 471/1997, pari ad euro 250 (fermo restando, ovviamente, l’obbligo di ravvedere separatamente e prioritariamente gli eventuali omessi versamenti d’imposta).

In particolare la Dre Emilia Romagna ha specificato che «Le sanzioni di cui all’art. 5 e 13 del D.Lgs.471/1997 sono applicabili nel caso di violazioni contestate dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, mentre l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 471/1997 fa riferimento a violazioni di modelli intrastat di cui all’art. 50 del D.L. 331/1993 diversi dal mod­intra 12».

Si tratta di un’indicazione che gli Enti locali non potranno che accogliere positivamente.