di Lisa Castellani e Paolo Lucchini
L’installazione di distributori automatici presso le sedi degli enti locali integra, sul piano contrattuale, una concessione di servizi.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere n. 3929 del 2025, ha escluso la riconducibilità del rapporto al comodato d’uso di spazi, qualificandolo come concessione di servizi soggetta all’art. 187 del Codice dei contratti pubblici.
Dal punto di vista fiscale, sotto il profilo oggettivo, il canone eventualmente previsto a favore dell’ente costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi.
Il punto era già stato chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 12 giugno 2003, causa C-275/01, Sinclair Collis Ltd, ove è stato escluso che la mera concessione del diritto di installare un distributore automatico in un locale, a fronte di una percentuale sugli incassi, integri una locazione ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva.
Soddisfatto il presupposto oggettivo d’imposta, la concreta imponibilità del canone dipende dalla verifica del requisito soggettivo in capo all’ente.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 122/E del 6 maggio 2009, pur risalente nel tempo, costituisce ancora oggi un riferimento sistematico per l’inquadramento del tema. L’Agenzia muove dall’art. 13 della direttiva 112/2006, secondo cui gli enti pubblici non sono soggetti passivi quando agiscono in veste di pubblica autorità. La distinzione, tuttavia, non dipende né dall’oggetto dell’attività né dalla natura demaniale o patrimoniale dei beni utilizzati, ma dalle modalità concrete di esercizio dell’attività.
Il criterio dirimente è il regime giuridico del rapporto: occorre verificare se nel caso concreto l’ente eserciti poteri unilaterali e autoritativi oppure operi su base pattizia, alle stesse condizioni giuridiche degli operatori economici privati. In tale seconda ipotesi l’ente è soggetto passivo IVA ove ricorrano i requisiti sostanziali dell’attività economica.
L’amministrazione richiama quindi il concetto unionale di “attività economica” di cui all’art. 9 della direttiva 112/2006.
Tali coordinate trovano oggi un ulteriore espresso aggancio a livello nazionale anche nel nuovo art. 19-ter del DPR 633/1972, come riformulato dal DLgs. 186/2025, che abbandona il riferimento alle “attività commerciali o agricole” per richiamare direttamente la nozione unionale di “attività economica”.
Volendo sintetizzare e semplificare, perché l’attività sia rilevante ai fini IVA è necessario che sia svolta a titolo oneroso, in via continuativa, in forma organizzata e non in veste di pubblica autorità (salvo distorsioni della concorrenza e fattispecie da considerare in ogni caso commerciali ex allegato I della direttiva IVA e, a livello nazionale, ex art. 4, comma 5, del DPR IVA).
Applicando tali principi ai distributori automatici installati in immobili istituzionali, è evidente che l’incasso da parte dell’ente locale di un canone non è, di per sé, decisivo ai fini IVA. Se l’ente si limita a consentire l’installazione nell’immobile istituzionale senza una gestione “organizzata”, il presupposto soggettivo non può dirsi soddisfatto. In tale ipotesi, pertanto, l’ente non opera quale soggetto passivo e il canone percepito resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA, configurandosi come entrata istituzionale non rilevante ai fini dell’imposta.

