di Paolo Lucchini
La disciplina dello split payment (art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972) prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, che l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture sia versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Anche nel caso della procedura di liquidazione diretta del danno per le prestazioni di riparazione delle autovetture, sulla base delle pattuizioni contrattuali assicurative, si ricade all’interno di tale previsione normativa, come chiarito dall’ Agenzia Entrate nella risposta ad interpello n. 474 del 15 luglio 2021.
Nel citato documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’orientamento, già espresso in documenti di prassi precedenti, di rigidità riguardo all’individuazione degli ambiti oggettivi di non applicazione dello split payment, limitandolo esclusivamente a specifiche cause di esclusione.
Ne consegue, che le prestazioni oggetto del quesito, non ricadono in alcun modo nelle fattispecie di esclusione da split payment.
In questo caso la compagnia assicurativa (o il soggetto da questa incaricato), provvederà a liquidare direttamente gli importi dovuti per la riparazione dei veicoli alla carrozzeria, sulla base delle condizioni pattuite nel contratto generale per le prestazioni dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dagli automezzi.
In particolare, il fornitore dovrà emettere fattura nei confronti del soggetto proprietario dei veicoli (Comune) assoggettandola ad Iva secondo il meccanismo dello split payment. La compagnia assicurativa (o il soggetto da questa incaricato) verserà al fornitore la somma pari all’imponibile della fattura e verserà all’ente proprietario dei veicoli la somma pari all’Iva che, successivamente, sarà dallo stesso versata all’Erario.
Il riferimento normativo, come noto, è duplice. Da un lato, l’art. 10, comma 1, n. 20), Dpr 633/1972 esenta le prestazioni educative e didattiche, comprese quelle di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, ma richiede – oltre al requisito oggettivo – anche quello soggettivo, cioè il riconoscimento del prestatore da parte della pubblica amministrazione.

