Per gli enti locali ancora nessuna certezza
Di Lisa Castellani e Paolo Lucchini.
Secondo la Dre Veneto, per i soggetti che applicano il metodo retributivo, la deduzione dei premi Inail non è in alcun modo consentita, neppure in relazione al personale assunto a tempo determinato.
Con la risposta a interpello n. 907-182/2025, l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Veneto si è espressa, alla luce delle novità introdotte dal Decreto “Semplificazioni fiscali” (Dl 73/2022), sulla deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, posti a carico degli enti per le remunerazioni del personale impegnato nello svolgimento delle attività istituzionali.
L’Amministrazione finanziaria ha confermato l’orientamento, già più volte sostenuto in passato, secondo cui i contributi Inail non sarebbero mai deducibili dalla base imponibile Irap determinata tramite metodo retributivo.
Si tratta, tuttavia, di una posizione che evidenzia il perdurare di un quadro di incertezza applicativa con ricadute particolarmente gravose per gli enti locali.
La Corte di Cassazione ha costantemente riconosciuto, a partire dal 2017, che spetta alla discrezionalità del legislatore stabilire quali costi siano rilevanti rispetto al fondamento d’imposta, senza che necessariamente gli stessi concorrano positivamente alla formazione della base imponibile e, quindi, senza che la deduzione serva unicamente a neutralizzarne l’effetto sul calcolo dell’imposta. In questa prospettiva, anche nel 2023, la Suprema Corte, esaminando la disciplina ante modifiche, ha escluso margini di ambiguità, ricordando che: «Sul tema qui in discussione, questa Corte – con indirizzo dal quale non vi è ragione di discostarsi, sì da escludere anche la rimessione della causa alle Sezioni Unite – ha più volte affermato che la portata precettiva dell’art. 11, comma 1, lett. a), punto 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 si estende a qualsiasi categoria di soggetto passivo, consentendo così la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, a prescindere dal metodo di determinazione (analitico o retributivo) della base imponibile, ove si tratti di costi effettivamente sostenuti ed inerenti all’attività svolta e soggetta a tassazione».
Dal punto di vista normativo, il Dl 73/2022 ha modificato il citato art. 11, precisando la deducibilità dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro con riferimento «a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato».
Tale specificazione, se letta nei termini di esclusione della possibilità di dedurre i premi Inail relativi ai lavoratori a tempo indeterminato nell’ambito del metodo retributivo, risulterebbe, da un lato, difficilmente compatibile non solo con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ma anche, e soprattutto, con la volontà del legislatore, emergente dalla relazione illustrativa e dai lavori parlamentari, nei quali l’intervento è stato descritto come una mera operazione di coordinamento e razionalizzazione delle disposizioni vigenti, priva di effetti innovativi sostanziali. Dall’altro lato, la novella normativa sembrerebbe aver cristallizzato il principio della piena deducibilità, anche dalla base imponibile Irap determinata con metodo retributivo, dei contributi Inail corrisposti per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.
In questo contesto si inserisce la risposta n. 907-182/2025, resa su istanza di un Comune, con cui la Direzione regionale del Veneto ha precisato che la limitazione introdotta dal nuovo art. 11, comma 1, lett. a), n. 1, del DLgs. 446/1997, riferita ai lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato, non rileva né assume carattere dirimente ai fini della deducibilità dei premi Inail per i soggetti che adottano il metodo retributivo.
Discostandosi espressamente dall’indirizzo giurisprudenziale affermato, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che, agli effetti dell’art. 10bis del DLgs. 446/1997, la base imponibile Irap è già calcolata al netto dei contributi Inail, con la conseguenza che l’ulteriore deduzione di tali oneri configurerebbe un’ipotesi di indebita duplicazione del beneficio fiscale.
Pertanto, secondo la Direzione regionale, i premi Inail relativi a tutti i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato o meno, devono considerarsi non deducibili dalla base imponibile Irap metodo retributivo, in coerenza con un’interpretazione logico-sistematica della disciplina vigente e nel rispetto del divieto di doppia deduzione.
Un’impostazione, questa, che, ad avviso della Dre Veneto, non sarebbe stata modificata né superata dall’intervento legislativo del 2022.

