CU 2025: stop alla certificazione dei compensi corrisposti a contribuenti minimi e forfettari
Di Lisa Castellani e Paolo Lucchini.
L’art 3, D.Lgs. n.1/2024 , c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, ha modificato l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, introducendo, dopo il comma 6-sexies, il seguente: “6-septies. A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.”
E’ pertanto venuta meno la necessità di rilasciare ed inviare la CU per i compensi corrisposti a contribuenti minimi/forfettari.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della certificazione unica 2025 e le relative istruzioni, con proprio provvedimento del 15 gennaio 2025.
L’invio all’Agenzia delle Entrate delle CU 2025 va effettuato:
- entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica) se relativa a redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo non abituale, redditi diversi e locazioni brevi;
- entro il 31 marzo 2025 se relativa a redditi di lavoro autonomo abituale;
- entro il 31 ottobre 2025 se relativa a redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, devono essere consegnate al percipiente entro il 17 marzo 2025.

