Skip to main content Scroll Top

Circolare ADM n. 32/2025 – Profili interpretativi e riflessi fiscali per gli Enti Locali

Categorie:

Di Lisa Castellani e Paolo Lucchini.

La Circolare n. 32/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli completa il quadro interpretativo della riforma dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica di cui al DLgs. 43/2025, destinata ad applicarsi dal 1° gennaio 2026.

In modo particolare, il documento approfondisce la nuova formulazione dell’art. 26 del Testo Unico Accise (TUA), che ha sostituito la storica dicotomia tra “usi civili” e “usi industriali” con la nuova classificazione trausi domestici” e “usi non domestici”. La distinzione è ora ancorata a un criterio oggettivo, costituito dalla destinazione abitativa dell’unità immobiliare, abbandonando ogni riferimento alla natura soggettiva del consumatore.

L’art. 26 TUA riformato stabilisce infatti che:

È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze.

Rientra altresì nell’uso domestico l’utilizzo del gas naturale destinato:
a) alla combustione nei locali:   
1) degli uffici pubblici
2) degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva nonché’ degli studi professionali;     
3) degli istituti di credito;                            
4) degli istituti di istruzione;     
b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma
.

È uso non domestico, in via residuale, qualsiasi impiego non rientrante nelle definizioni precedenti.

La Circolare ribadisce che, dal 2026, le forniture oggi classificate come “usi industriali” confluiranno nell’aliquota “per usi non domestici” e che «rientrano in modo particolare nell’applicativo dell’aliquota “per usi non domestici” diverse fattispecie sino ad oggi escluse dall’applicazione dall’aliquota d’accisa “per usi industriali”. Si tratta in particolare delle ipotesi di impiego del gas naturale in biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili, in relazione alle quali, con incidenza sulle fatturazioni effettuate per consumi maturati successivamente al 1° gennaio 2026, potrà trovare applicazione la specifica aliquota d’accisa “per usi non domestici”».

Le nuove definizioni producono un impatto particolarmente significativo sul piano IVA.

Occorre ricordare che l’attuale assetto dell’IVA sul gas trae origine dalla riforma operata dal DLgs. 26/2007, che ha modificato il n. 127-bis della Tabella A, parte III, DPR 633/1972. Dal 1° gennaio 2008, l’aliquota del 10% si applica infatti alla «somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui», e non più – come nella previgente formulazione – al gas «usato come combustibile per uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1».

Questa modifica segnò il passaggio da una nozione legata alla tipologia di utilizzo (cucina e acqua calda domestica) a una nozione più ampia, quella di usi civili, modellata proprio sul sistema delle accise.

La Circolare 2/E del 2008 lo affermò con chiarezza: le novità introdotte dal DLgs 26/2007 erano finalizzate ad armonizzare il trattamento IVA della somministrazione di gas con quello previsto, in tema di accise, dall’art. 26 del TUA, assumendo le definizioni del TUA anche ai fini IVA.

Da oltre quindici anni, infatti, l’Agenzia delle Entrate interpreta gli “usi civili” rilevanti per l’applicazione dell’aliquota del 10% sul gas entro 480 mc (n. 127-bis Tabella A, parte III, DPR 633/1972) rinviando alle definizioni dell’art. 26 TUA.

La riforma del 2025 però spezza questo parallelismo: il TUA adotta la categoria “uso domestico” mentre il DPR 633/1972 continua a riferirsi sia agli “usi civili” (con riguardo al gas n. 127-bis Tabella A, parte III) sia all’“uso domestico” (con riguardo all’energia elettrica, nn. 103 e n. 122 Tabella A, parte III ed al gas nella seconda parte del n. 127-bis della medesma Tabella).

Lo scenario si complica ulteriormente se si considera che proprio in relazione alla definizione di uso domestico nel campo dell’energia e con riguardo agli edifici scolastici negli anni si sono registrate però pronunce diametralmente opposte.

Di recente Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 14097/2024 (sul punto si rimanda a EL News del 7 giugno 2024 – No all’aliquota ridotta per l’energia nelle scuole e negli asili) ha stabilito che, ai fini IVA, l’“uso domestico” di cui al n. 122 Tabella A implica l’impiego dell’energia in un’abitazione, anche collettiva, ma comunque dotata di carattere residenziale e che tale requisito non è riscontrabile nelle scuole, che pertanto non possono beneficiare dell’aliquota agevolata del 10%. Il principio, coerente con la natura eccezionale delle aliquote ridotte, si fonda sulla necessità di un’interpretazione restrittiva delle agevolazioni IVA.

A seguito della riforma del TUA, i dubbi sorgono spontanei: ha ancora senso escludere gli istituti scolastici dall’aliquota IVA agevolata sull’energia elettrica?

La domanda è tutt’altro che teorica. La nuova formulazione dell’art. 26 TUA qualifica le scuole come “locali domestici” ai fini accise. È sostenibile una scuola “domestica” per il gas/accise ma “non domestica” per l’energia elettrica/IVA?

In attesa che il legislatore intervenga sull’art. 127-bis della Tabella A per riallineare le definizioni, ci si chiede se non sia più opportuno tornare all’impostazione originaria della Circolare 82/E del 7 aprile 1999.

In quella sede, il Ministero delle Finanze, per sciogliere i dubbi interpretativi sorti proprio in relazione agli artt. 103, 122 e 127-bis della Tabella A, affermava che: l’“uso domestico” si realizza quando gas, energia elettrica o calore-energia sono impiegati nella propria abitazione, familiare o collettiva, da parte di consumatori finali che non utilizzano i prodotti nell’esercizio di un’attività rilevante ai fini IVA. E proseguiva precisando che: anche per gli ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi e carceri, che ospitano collettività, si ravvisa l’uso domestico, purché l’ente gestore non svolga attività verso corrispettivi rilevanti ai fini IVA ex art. 4 DPR 633/1972.