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Case rifugio

Categorie:

Regime di esenzione I.V.A. per l’attività di assistenza alle donne vittima di violenza

Di Lisa Castellani e Paolo Lucchini.

L’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema del trattamento I.V.A. da applicare alle prestazioni legate agli interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, con particolare riguardo ai servizi forniti dalle case rifugio.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle entrate stabilisce che le rette pagate dalle persone presenti in una casa rifugio per donne vittime di violenza fruiscono del regime di esenzione, qualora la prestazione resa sia una prestazione complessa e globale di accoglienza (fornitura dell’alloggio ed eventualmente altri servizi accessori e di supporto, quali vitto e prestazioni mediche); in caso contrario gli importi vanno assoggettati a I.V.A. in base al regime proprio delle singole attività.

Le rette di accoglienza incassate sono equiparate al regime di esenzione previsto dal punto 21) dell’articolo 10, Dpr 633/72, che esenta dall’I.V.A. le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie. La previsione ha natura oggettiva, nel senso che non rilevano né la natura del soggetto che effettua la prestazione né la categoria dei beneficiari, purché si tratti di persone disagiate degne di protezione sociale cui vengano fornite prestazioni complesse. Il riferimento a case di riposo e simili indica che l’elenco delle strutture non è tassativo per cui si possono ricomprendere anche quelle non espressamente richiamate dalla norma, ma con caratteristiche analoghe.