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Fuori campo Iva la cessione di materiali derivanti dalla sistemazione dell’alveo dei corsi d’acqua

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Partendo dalle disposizioni contenute nell’art. 13, paragrafo 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 194/2022, ha precisato che le attività poste in essere dagli enti pubblici nella veste di pubblica autorità non sono rilevanti ai fini Iva.

In sostanza per i predetti enti pubblici, viene prevista una deroga ai principi generali di applicazione del tributo, al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, da quanto emerge sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenze C-72/13 del 20 marzo 2014; C-604/19 del 25 febbraio 2021), che è stata chiamata ad interpretare il concetto di “pubblica autorità”, sia da quella della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo le sentenze n. 26208 e n. 28558 rispettivamente del 28 settembre e del 18 ottobre 2021 e n.4835 del 15 febbraio 2022), sono riconducibili tra le attività svolte in veste di pubblica autorità quelle fondate su un rapporto di diritto pubblico (iure imperi), mentre sono da ricondurre tra le attività di natura commerciale quelle fondate su rapporti di carattere privatistico.

Pertanto non assumono rilievo l’oggetto e lo scopo dell’attività, ma rilevano le modalità di esercizio dell’attività, ossia occorre accertare se gli stessi enti agiscano nella veste, loro propria, di soggetti di diritto pubblico o in quella di diritto privato, cioè alle condizioni giuridiche proprie degli operatori economici privati.

Inoltre, in base all’articolo 9, della Direttiva n. 2006/112/CE, soggetto passivo ai fini Iva è “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati”.

L’attività economica deve essere intesa “come lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti avente carattere di stabilità” (cfr. sentenze 26 settembre 1996, causa C-230/94 e 27 gennaio 2000, causa C-23/98).

 

Ne consegue che l’attività di cessione di materiali litoidi e vegetali derivanti dalla sistemazione dell’alveo dei corsi d’acqua, se posta in essere da un Comune, non è riconducibile nell’ambito applicativo dell’Iva per carenza del presupposto soggettivo, trattandosi di un’attività di natura pubblicistica-autoritativa.